Art. 18.
(Direttive).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprie direttive, definisce le strategie di intervento in ordine all'attività del servizio ispettivo tecnico nazionale, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.